La domanda di mobilità in modalità cartacea va presentata alla Segreteria della propria Istituzione Scolastica che provvede ad inoltrarla all’Ambito Territoriale di competenza. Come termine di compilazione della domanda il CCNI sulla Mobilità prevede 5 giorni di tempo dalla notifica.
Docente soprannumerario
La domanda cartacea è del tutto simile a quella che si compila online per la Mobilità volontaria. Bisogna compilare però' anche la sezione “Docente soprannumerario”, in cui è necessario indicare:
- di essere perdente posto;
- il punteggio ottenuto nella graduatoria soprannumerari d’istituto;
- rispondere alla domanda “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”
- se si risponderà NO si condizionerà la domanda, ossia si dichiara di voler permanere titolari nella scuola in cui si è stati dichiarati perdente posto e che si parteciperà alla mobilità, ma continuando a mantenere la condizione di soprannumerario. Pertanto, la domanda verrà annullata nel caso fosse possibile la reintegrazione nell’organico dell’Istituto.
- se si risponderà SI non si condizionerà la domanda, ossia si partecipa alla mobilità alla stregua della domanda volontaria,e pertanto si rinuncia al diritto di essere reintegrati nella scuola di precedente titolarità nel caso di possibilità di reintegrazione nell'organico dell'Istituto.
Precisazioni
A) Domanda condizionata
- Il soprannumerario può indicare nella domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici).
Vantaggi domanda condizionata
La domanda condizionata attribuisce al docente i seguenti vantaggi:
- ha la precedenza su tutti i movimenti nell’ambito della provincia per rientrare nella stessa scuola in cui è stato considerato perdente posto
- Per otto anni non perde la continuità nella stessa istituzione.
- qualora dovesse essere trasferito in una delle sedi richieste nella domanda di mobilità condizionata, il punteggio previsto per la continuità viene mantenuto.
B) Domanda non condizionata
1) Se il docente ha presentato domanda di mobilità volontaria prima di conoscere la sua posizione di soprannumerario, parteciperà alla mobilità alla pari di tutti gli altri docenti. N. B.: Può avere la precedenza solo se presenta la domanda di mobilità condizionata.
2) Nel caso in cui il docente perdente posto non dovesse ottenere il trasferimento in una delle sedi richieste nella mobilità volontaria, verrà trasferito d’ufficio in una delle scuole del comune di titolarità, oppure, nel caso non dovessero esserci posti liberi, verrà in un comune viciniore.
C) Domanda non presentata
Il docente soprannumerario che non dovesse presentare la domanda condizionata, se ha presentato la domanda volontaria, seguirà l'ordinaria procedura prevista per la Mobilità volontaria. Se non dovesse ottenere nessuna delle sedi richieste, verrà invece trasferito d’ufficio in una delle sedi disponibili e non avrà diritto né al rientro nella sede di titolarità, né al punteggio della continuità.
N. B.
Tra le opzioni possibili del perdente posto che non vuole condizionare la domanda (ovvero non vuole permanere nella scuola di attuale titolarità) e che aveva già presentato istanza di mobilità telematica entro il 16 marzo 2024, c’è quella di non presentare nessuna domanda e comunicare all’ufficio scolastico solamente il punteggio della graduatoria di Istituto rispondendo SI alla domanda di volere partecipare al movimento anche qualora decadessero le condizioni di soprannumerarietà. In tal modo resterebbe valida la domanda già presentata entro il 16 marzo, con la sola aggiunta del punteggio per la mobilità d’ufficio ( punteggio della graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto) e il non condizionamento della domanda.