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Concorso Educazione motoria nella scuola primaria - Istruzioni operative

29/11/2023

FONDO ESPERO

Comunicato unitario di Gilda-Unams, Cgil, Cisl e Snals

L’adesione al Fondo Espero per “silenzio assenso” è un’eventualità che si realizza solo ed esclusivamente qualora il dipendente, al quale all’atto dell’assunzione vengono illustrate le possibili scelte a sua disposizione (aderire o non aderire al Fondo Espero), lasci trascorrere senza dare alcuna risposta il periodo di nove mesi che avrà a disposizione, da quel momento, per maturare la propria decisione. Come stabilito dall’accordo firmato dai sindacati all’ARAN, il neoassunto deve ricevere formale comunicazione dall’Amministrazione sulle scelte possibili, ivi compresa quella di non rispondere nulla: la mancata risposta ha come conseguenza l’adesione per silenzio assenso.

Lo stesso avverrà per tutto il personale assunto a partire dal 1° gennaio 2019, per il quale si seguirà sostanzialmente la stessa procedura, con la seguente tempistica:

• formale comunicazione con l’indicazione delle possibili scelte, che l’Amministrazione è tenuta a inviare al dipendente entro i nove mesi successivi alla sottoscrizione dell’accordo all’ARAN;

• nove mesi di tempo, a decorrere dall’avvenuta informazione, per decidere se aderire o meno al Fondo da parte degli interessati, quale che sia il tempo trascorso dall’assunzione in ruolo.

• In entrambi i casi, è consentito esercitare il diritto di recesso nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione dell’avvenuta adesione “silente”.

Ciò detto, è di tutta evidenza che la proposta di attivare ricorsi contro l’adesione per silenzio assenso è ai limiti del paradosso. Si deve infatti supporre che la lavoratrice o il lavoratore non intenzionato a aderire abbia lasciato trascorrere un considerevole lasso di tempo senza comunicare le proprie intenzioni all’Amministrazione, pur essendo stato informato espressamente di tutte le possibili opzioni e avvertito sulle conseguenze di una mancata risposta. Solo trascorso quel periodo, e non avendo dato alcuna risposta all’Amministrazione, si materializzerebbe l’atto da impugnare con un eventuale ricorso (iscrizione al Fondo Espero per silenzio assenso), eventualità che al momento, per ovvie ragioni, non sussiste.

Siamo dunque di fronte a un caso che potremmo definire di “procurato allarme”, frutto di una scarsa conoscenza dei contenuti dell’Accordo, ma ancor più del riflesso pavloviano che scatta, per qualcuno, ogni qualvolta si percepisce l’odore di un contenzioso su cui lucrare qualche facile consenso, alimentando ad arte preoccupazioni e paure (che in questo caso non hanno proprio alcun fondamento). È poi inqualificabile che lo si faccia ricorrendo a vere e proprie falsità, come quella dei paventati 1.000 euro di arretrati, calcolati non si sa come, laddove l’accordo stabilisce senza ombra di dubbio che i versamenti al fondo partono dal mese successivo a quello in cui avviene l’iscrizione a Espero.

Nulla riescono a dire, i promotori di questo fantomatico ricorso, sul tema che realmente interessa lavoratrici e lavoratori, quello dell’opportunità e della convenienza, per tutti e per ciascuno, di avere strumenti efficaci e di maggior tutela sul piano pensionistico, alla luce della sostenibilità che in prospettiva si può ipotizzare per le prestazioni erogate dal sistema previdenziale pubblico, vista l’incidenza di fattori che sarebbe insensato e autolesionistico ignorare. Ne hanno tenuto conto responsabilmente le organizzazioni sindacali promotrici del Fondo Espero, cercando di rispondere in modo efficace e concreto alla prospettiva di un diminuito rendimento dei trattamenti di pensione. Al quale sarà molto difficile porre rimedio con un ricorso. Chi fa davvero e seriamente sindacato, lo sa.

Roma, 25 novembre 2023

27/11/2023

Informazione Scolastica mese di novembre

22/11/2023

Di Meglio, scuola non sia ospedale di società malata

“Siamo sconvolti per la tragica fine di Giulia Cecchettin. 
Sull’assassino parleranno i giudici, difficile capire se sia un pericoloso folle o un cinico criminale. Intanto, come sempre, un profluvio di parole da psicologi, sociologi, avvocati e politici che chiedono di inserire nella scuola un altro insegnamento: quello dell’affettività. Puntuale come al solito il richiamo all’importanza della scuola nella crescita dell’individuo, peccato però che ci si ricordi del suo valore e del rilevante contributo dei docenti solo dopo tragici avvenimenti. Non so quante volte abbiamo ascoltato richieste come questa su una moltitudine di temi, ma la scuola non può ridursi all’ospedale di una società malata, l’educazione dei nostri ragazzi deve partire dalla famiglia che deve tornare a saper dire di no e mettere dei limiti ai propri figli. Ma soprattutto l’educazione passa attraverso l’esempio virtuoso dei genitori, alla capacità di trasmettere valori e principi sani e di rispetto reciproco. Senza questa fondamentale premessa la scuola, anche inserendo decine di ore dedicate all’argomento, potrà fare ben poco”. Lo dichiara in una nota Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti.

22/11/2023

Revisione classi di concorso – esito confronto

Si è svolto in data 16/11/2023 il confronto sul decreto interministeriale di revisione e aggiornamento delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, attuativo dell’art. 4, co. 2 bis, del d.lgs. 59/2017. Ribadiamo che tale incontro è stato possibile soprattutto grazie alla proposta della delegazione della Gilda- Unams durante la precedente riunione.  

Molte delle richieste formulate sono state accolte. In particolare è stata chiarita la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e II grado per le classi di concorso accorpate per cui, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza. Ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze. Sempre per le classi accorpate i docenti soprannumerari o in esubero qualora siano utilizzati nel grado inferiore mantengono il trattamento giuridico-economico loro spettante in riferimento al ruolo di titolarità. Sarà poi la contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità a gestirne le modalità.

E’ stata formulata anche una più chiara esplicitazione delle norme di salvaguardia per i possessori dei titoli precedentemente all’entrata in vigore del nuovo testo onde evitare diverse interpretazioni, eventuali contenziosi e facilitare il lavoro delle segreterie scolastiche.  

Accolta anche la richiesta di modifica della tabella A1 sugli esami omogenei della classe di concorso A12 per la quale sono stati ripristinati gli esami di filologia, didattica e grammatica latina.  

Sulla classe di concorso A023 (lingua italiana per stranieri), particolarmente dibattuta, rimane la possibilità di conseguire i titoli congiunti presso qualsiasi ateneo. Alla suddetta classe si potrà accedere anche con la laurea in Scienze della formazione primaria, purché siano stati svolti almeno 3 anni di insegnamento nei percorsi di alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri.  

Anche sulle discipline artistiche e musicali, in particolare sulla A053 (storia della musica e della danza), sono state accolte, seppur parzialmente, le proposte della FGU.  

Altre osservazioni sulle singole CDC sono state accolte, anche se alcune solo parzialmente.  

L’amministrazione ha ribadito le difficoltà riscontrate rispetto al numerosissimo numero di lauree attivate dagli atenei italiani e dalla mancanza di una norma che stabilisca il numero minimo di esami (e quindi di CFU in specifici SSD) cosiddetti “istituzionali” per il conseguimento del titolo. La delegazione ha riformulato la richiesta di un intervento urgente per razionalizzare ed avere un quadro completo ed esaustivo, anche al fine dell’orientamento degli studenti.  

Nel complesso, al netto delle considerazioni che abbiamo avuto modo di esprimere, il risultato ottenuto può ritenersi alquanto soddisfacente.  

La delegazione Gilda-Unams

22/11/2023