Comunicato unitario di Gilda-Unams, Cgil, Cisl e Snals
L’adesione al Fondo Espero per “silenzio assenso” è un’eventualità che si realizza solo ed esclusivamente qualora il dipendente, al quale all’atto dell’assunzione vengono illustrate le possibili scelte a sua disposizione (aderire o non aderire al Fondo Espero), lasci trascorrere senza dare alcuna risposta il periodo di nove mesi che avrà a disposizione, da quel momento, per maturare la propria decisione. Come stabilito dall’accordo firmato dai sindacati all’ARAN, il neoassunto deve ricevere formale comunicazione dall’Amministrazione sulle scelte possibili, ivi compresa quella di non rispondere nulla: la mancata risposta ha come conseguenza l’adesione per silenzio assenso.
Lo stesso avverrà per tutto il personale assunto a partire dal 1° gennaio 2019, per il quale si seguirà sostanzialmente la stessa procedura, con la seguente tempistica:
• formale comunicazione con l’indicazione delle possibili scelte, che l’Amministrazione è tenuta a inviare al dipendente entro i nove mesi successivi alla sottoscrizione dell’accordo all’ARAN;
• nove mesi di tempo, a decorrere dall’avvenuta informazione, per decidere se aderire o meno al Fondo da parte degli interessati, quale che sia il tempo trascorso dall’assunzione in ruolo.
• In entrambi i casi, è consentito esercitare il diritto di recesso nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione dell’avvenuta adesione “silente”.
Ciò detto, è di tutta evidenza che la proposta di attivare ricorsi contro l’adesione per silenzio assenso è ai limiti del paradosso. Si deve infatti supporre che la lavoratrice o il lavoratore non intenzionato a aderire abbia lasciato trascorrere un considerevole lasso di tempo senza comunicare le proprie intenzioni all’Amministrazione, pur essendo stato informato espressamente di tutte le possibili opzioni e avvertito sulle conseguenze di una mancata risposta. Solo trascorso quel periodo, e non avendo dato alcuna risposta all’Amministrazione, si materializzerebbe l’atto da impugnare con un eventuale ricorso (iscrizione al Fondo Espero per silenzio assenso), eventualità che al momento, per ovvie ragioni, non sussiste.
Siamo dunque di fronte a un caso che potremmo definire di “procurato allarme”, frutto di una scarsa conoscenza dei contenuti dell’Accordo, ma ancor più del riflesso pavloviano che scatta, per qualcuno, ogni qualvolta si percepisce l’odore di un contenzioso su cui lucrare qualche facile consenso, alimentando ad arte preoccupazioni e paure (che in questo caso non hanno proprio alcun fondamento). È poi inqualificabile che lo si faccia ricorrendo a vere e proprie falsità, come quella dei paventati 1.000 euro di arretrati, calcolati non si sa come, laddove l’accordo stabilisce senza ombra di dubbio che i versamenti al fondo partono dal mese successivo a quello in cui avviene l’iscrizione a Espero.