Con la conclusione dell’anno scolastico 2024/2025, invitiamo tutti i docenti supplenti e il personale ATA con contratto a tempo determinato a presentare tempestivamente la domanda di indennità mensile di disoccupazione (NASpI) erogata dall’INPS.
Requisiti principali:
Novità 2025:
Per chi ha cessato un contratto a tempo indeterminato (con dimissioni o risoluzione consensuale), è richiesto un ulteriore requisito: 13 settimane di contributi nei 12 mesi successivi alla cessazione, salvo i casi di giusta causa o maternità.
Quando presentare la domanda:
La domanda va inviata in modalità telematica all’INPS, tramite SPID, CIE o CNS
Durata e importo della NASpI:
DESTINATARI
Possono presentare domanda i docenti che, entro il 31 agosto 2024, siano in possesso congiunto di:
Si precisa che
Struttura del corso:
Costi:
Importante: il titolo conseguito è valido solo a livello nazionale e verrà rilasciato solo al termine del percorso, con esito positivo degli esami e regolarità dei pagamenti.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
dalle ore 15:30 del 25 giugno 2025 fino alle ore 17:00 dell’8 luglio 2025
esclusivamente online attraverso la piattaforma https://tfa.indire.it
Siamo qui per aiutarti nella compilazione della domanda e per rispondere a qualsiasi dubbio su requisiti e modalità di iscrizione.
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I docenti iscritti nelle GAE che intendano beneficiare della riserva dei posti (ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80) devono possedere i requisiti entro il 2 luglio 2025.
Inoltre, devono risultare iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio (articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Gli aspiranti devono dichiarare:
I titoli di abilitazione saranno valutati secondo quanto previsto dalla Tabella allegata al D.M. 15 marzo 2007, n. 27.
In conformità con il D. M. n. 26/2025, è possibile sciogliere la riserva per le GPS relative al biennio 2024/2026 dal 16 giugno 2025 alle ore 9:00 fino al 3 luglio 2025 alle ore 23:59.
Questa procedura riguarda esclusivamente i candidati che hanno presentato domanda di inserimento entro il 24 giugno 2024, dichiarando di conseguire il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il 30 giugno 2025.
Devono sciogliere la riserva tutti gli aspiranti inseriti negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS per l’a.s. 2025/26 che conseguono, entro il 30 giugno 2025, uno dei seguenti titoli:
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale Unico del Reclutamento, accessibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza sono necessari:
Il servizio è disponibile anche attraverso il sito www.miur.gov.it, seguendo il percorso: Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > GPS.
È fondamentale completare correttamente tutte le sezioni richieste dal modello online, in particolare:
La riserva sarà sciolta in modo negativo se:
In tal caso, l’aspirante non verrà inserito negli elenchi aggiuntivi della prima fascia e resterà in seconda fascia.
Chi scioglie la riserva in tempo utile sarà inserito nell'elenco aggiuntivo della prima fascia GPS, graduato “a pettine” secondo il punteggio. Tuttavia, per l’anno scolastico 2025/26 resterà una distinzione formale tra prima fascia ordinaria e elenco aggiuntivo.
Dall'anno scolastico 2024 -2025 in caso di esaurimento delle graduatorie d'Istituto, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 88/2024, le nomine verranno conferite attraverso l'utilizzo della procedura dell’INTERPELLO; pertanto, le MAD (messe a disposizione) diventano residuali ed in ogni caso subordinate a tale procedura di INTERPELLO.
Di seguito dei link con info:
https://www.tecnicadellascuola.it/interpello-scuola-supplenze-docenti-ata
NASpI: le novità di giugno 2025 e i cambiamenti introdotti dalla legge di bilancio.
https://www.gildavenezia.it/come-cambia-la-naspi-a-giugno-2025/
Diritti e doveri del personale con contratto a tempo determinato: tutte le informazioni utili su Gps, Gae, nomine a tempo determinato, ferie, permessi, malattie, Naspi (A cura della Gilda nazionale. Allegato al numero di settembre 2022 di Professione docente.)
Dopo la scadenza del contratto di lavoro è possibile richiedere la NASPI, l'indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori che perdono involontariamente la loro posizione lavorativa. Gli attuali requisiti sono: la perdita involontaria del lavoro ed il versamento di almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni. È inoltre opportuno ricordare che la condizione di perdita involontaria del lavoro osi applica solo all'ultimo impiego. Eventuali dimissioni volontarie precedenti non influiscono sulla richiesta di Naspi.
Per richiedere la Naspi bisogna utilizzare il servizio telematico dal sito INPS. Qualora non si avesse accesso al sito è possibile svolgere la procedura rivolgendosi ad un CAF, ad un patronato o ad un professionista abilitato.
Per richiedere la Naspi si hanno 68 giorni a partire dalla fine del contratto, termine oltre il quale decade il diritto all'indennità di disoccupazione. Presentando la domanda entro 8 giorni dalla fine del rapporto lavorativo il trattamento partirà dall'ottavo giorno, mentre se la domanda viene presentata dopo 8 giorni, la decorrenza partirà dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
Nel caso dei lavoratori della scuola è chiaramente consigliabile richiedere la Naspi il prima possibile, così da coprire tutti i mesi estivi vista la probabilità di riprendere il lavoro a scuola già dal mese di settembre.
Per richiedere la Naspi bisogna presentare esclusivamente la documentazione dell'ultimo rapporto lavorativo concluso, quindi nel caso di un docente, solo quella relativa all'ultima supplenza.
Ecco il sito dell'INPS per la richiesta e le info:
INPS - Dettaglio Prestazione: NASpI: indennità mensile di disoccupazione
Un utile sunto a cura della Gilda degli Insegnanti di Pordenone
La nota n. 1290 del 22/07/2020, esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020, ha fornito alcuni chiarimenti sulla valutazione di alcuni titoli e servizi.
EFFETTI DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO
art. 14 dell’O.M. n° 60/2020 procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze, applicabili solo per l’anno scolastico in corso.
Tutti i lavoratori, compresi i dipendenti del Comparto Scuola, hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado.
L’articolo 4 – comma 1 della legge 53 dell’8 marzo 2000 prevede infatti che “La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica”. La definizione dei criteri per la fruizione viene regolamentata dal Decreto Ministeriale n. 278 del 21 luglio 2000. L’art. 1 – comma 1 del D.M. n. 278/200 precisa poi che a lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono utilizzare i tre giorni di permesso in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore. Pertanto, i tre giorni di permesso possono essere fruiti anche per il convivente risultante da certificazione anagrafica (cd. famiglia di fatto).
I tre giorni di permesso sono integralmente retribuiti da parte del datore di lavoro.
Il Decreto Ministeriale attuativo n. 278/2000 ha, inoltre, precisato che i tre giorni, sono da considerarsi come giorni di effettivo lavoro, per cui nei giorni di permesso non sono conteggiati i giorni festivi e neppure quelli non lavorativi.
Un'ulteriore tutela è data dalla possibilità che, nei casi di documentata grave infermità, in alternativa ai tre giorni annui di permesso, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa anche per periodi superiori a tre giorni. In caso di diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni, l'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. I permessi in oggetto sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone disabili dall'articolo 33 della L. 104/92.
Procedura per la richiesta
Ill comma 2 art. 1 del D.M. 278/2000, stabilisce che, per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Per usufruire di questa agevolazione non è sufficiente l’indicazione della patologia, ma è necessario documentare specificamente la grave infermità.
Definizione e certificazione di grave infermità
Con nota n. 25/I/00167154 del 25 novembre 2008, il Ministero del Lavoro ha fornito nuove indicazioni circa il concetto di grave infermità ex art. 4 comma 1, Legge n. 53/2000. Per la certificazione di grave infermità non è più necessario fornire all’Ufficio di appartenenza una certificazione di accertamento clinico - diagnostico rilasciata dalla competente struttura medicolegale dell’Azienda U.S.L. come previsto dal Ministero con risposta ad interpello n. 16/2008. La nota n. 25/I/00167154 del 25/11/2008 rinvia al Decreto Ministeriale n. 278/2000 che definisce i criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari e individua le relative patologie.
Le patologie elencate nel citato D.M. (lett. d, n. 1-4) per il Ministero possono dunque essere considerate figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico riferimento la norma di cui all’art. 1 del medesimo Decreto.
Le patologie indicate nel D.M. 278/2000 sono:
Circa le modalità di fruizione il Ministero conferma che l’art. 3 del Decreto considera presupposto indefettibile per comprovare il diritto alla fruizione del permesso la presentazione da parte del titolare di documentazione idonea, rilasciata dal medico specialista, attestante le gravi patologie dei soggetti per i quali viene prestata assistenza.
Occorre quindi il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità.
Così come peraltro INPS con la circolare n. 32 del 3/03/2006 stabilisce che il medico specialista, in virtù della facoltà allo stesso ascritta ex D.L. n. 324/1993, non può esimersi dall’attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale. Deve trattarsi esclusivamente di certificazione medica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL.
Il lavoratore che fruisce del permesso per decesso (Regolamento lettera a) (Decreto Ministeriale - Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n. 278) è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
N.B.
Il D.M. n. 278/2000 all’art. 4, comma 1, fa salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva in materia. Pertanto, i contratti collettivi possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal citato decreto, in ogni caso anche in assenza di previsione contrattuale, il congedo va riconosciuto nei casi di diritto e laddove sussistano tutti i presupposti previsti dalla norma. E’ opportuno, pertanto, verificare quanto specificamente previsto dal contratto di lavoro di categoria.
Normativa di riferimento