Possono aderire al ricorso i docenti, compresi gli insegnanti di religione, con contratti a tempo determinato, anche su spezzone orario:
N.B.: La sentenza della Corte di cassazione del 27 ottobre 2023, ha ribadito quanto già precedentemente stabilito dal Consiglio di Stato e dalle tantissime pronunce dei Giudici del Lavoro, riconoscendo illegittima e discriminatoria l’esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dall’erogazione del bonus Carta del docente. I ricorsi pertanto sono finora tutti stati accolti.
a) “Retribuzione Professionale Docenti” (cd RPD), per i DOCENTI
b) “Compenso Individuale Accessorio” (cd CIA), per gli ATA Possono aderire al ricorso:
N. B.: dall'a.s. 2022-23 il Ministero riconosce il pagamento della RPD e della CIA ai docenti e agli ATA precari che effettuano supplenze temporanee (cd. Supplenze Brevi).
Il termine di prescrizione per i due già menzionati ricorsi è d 5 anni alla sua mancata erogazione. Occorre pertanto agire con celerità per non perdere questi emolumenti illegittimamente negati.
Possono aderire al ricorso:
Con tale ricorso si richiede il riconoscimento integrale di tutto il servizio effettivo prestato a tempo determinato alle dipendenze del Ministero sia ai fini della corretta ricostruzione della carriera e sia del pagamento delle differenze retributive maturate.
Riconoscimento del servizio ai fini della ricostruzione di carriera per i docenti con passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia ( ex scuola materna) alla scuola secondaria di primo e secondo grado (ex scuole medie e superiori):
Possono aderire al ricorso:
Si richiede il riconoscimento integrale del servizio di ruolo prestato nella scuola dell'Infanzia quale anzianità utile anche nel ruolo superiore.
RICONOSCIMENTO Del SERVIZIO MILITARE o dei SERVIZI ad esso ASSIMILATI ai fini dell'attribuzione del punteggio per le graduatorie d'Istituto per il Personale ATA
Possono aderire al ricorso gli iscritti nelle graduatorie di Istituto del personale ATA che hanno prestato il servizio di leva militare obbligatorio o i servizi ad esso equiparati NON IN COSTANZA DI NOMINA.
Si richiede la valutazione del punteggio di 6 punti (pari ad un anno di servizio effettivamente prestato), anziché 0,60 come previsto dalle tabelle dei punteggi vigenti.